Il Ministero dei Trasporti ha diramato una circolare relativa alla procedure di verifica antimafia nell’ambito delle domande per l’ottenimento o il rinnovo della licenza comunitaria da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi.
Approfondimenti
La normativa
Le imprese che abbiano subito un’informativa antimafia interdittiva, ai sensi dell’art. 91 del dlgs. n. 159/11, non possono iscriversi all’Albo autotrasportatori e se gią iscritte, vedono venire meno il requisito dell’onorabilitą e la conseguente cancellazione dall’Albo stesso.
Il requisito di onorabilitą non č soddisfatto o cessa di esserlo anche nei confronti dei soggetti, elencati nell’art. 1 del D. Lgs. n. 395/00, sui quali sia emessa un’informativa interdittiva e che abbiano ottenuto o intendano ottenere la licenza comunitaria per il trasporto merci su strada, di cui al
regolamento (CE) n. 1072/09.
Il testo ministeriale
La circolare ministeriale n. 1/15 precisa che dal 1° gennaio 2015 le verifiche antimafia sono effettuate tramite accesso all’apposita banca dati nazionale antimafia. In considerazione della complessitą della materia che richiede alcuni approfondimenti normativi e tecnici presso le competenti sedi, il Ministero ha stabilito che nelle more di tali chiarimenti, le imprese vettoriali per le quali non risulti immediatamente la comunicazione antimafia dalla consultazione di tale banca dati, potranno ugualmente ottenere la licenza comunitaria in attesa del rilascio della comunicazione antimafia dalle Prefetture (che deve avvenire entro 30 giorni), previa autocertificazione di tale requisito, secondo l’allegato 1 (nominativi soggetti da sottoporre a verifica antimafia) e l’allegato 2 (dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per ciascuno dei soggetti obbligati) che sono acclusi alla circolare ministeriale.
Nel caso in cui venga emessa una comunicazione interdittiva antimafia successiva da parte della Prefettura, il Ministero procederą alla revoca della licenza nel frattempo rilasciata.
Le imprese iscritte alla “white list” presso la Prefettura territorialmente competente (v.
notizia cod. VI20746 del 1° settembre 2014), non dovranno presentare le dichiarazioni di cui all’allegato 2 e dovranno compilare l’allegato 1 solamente nella parte relativa al possesso dell’iscrizione.
Le imprese vettoriali che hanno in corso domande di rilascio/rinnovo di licenza comunitaria dovranno pertanto integrare la domanda redatta secondo il fac-simile in uso con i citati allegati, a seconda della situazione in cui si trovano.
© Confindustria Vicenza - 2015
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